Eraclea Patrimonio e Servizi

La società Eraclea Patrimonio e Servizi Srl (EPS S.r.l) è interamente partecipata dal Comune di Eraclea e, da maggio 2007, ha in gestione i servizi di sosta on street e off street e la mobilità sul territorio Comunale. Obiettivo primario della società è rendere compatibili le esigenze della clientela turistica e residente con quelle degli operatori turistici, all’interno di un contesto territoriale dove il contatto con la natura gode di una posizione privilegiata in quanto immersi in una pineta a due passi dal mare, a pochi minuti da Venezia.


La nascita delle società patrimoniali è stata dettata soventemente da un’esigenza di carattere normativo: l’obbligo di scorporo per le società di servizi che detenessero reti, impianti ed altre dotazioni.
Nella fattispecie si fa riferimento all’art. 35 della Legge 448 del 2001 (Legge Finanziaria 2002), la cui ratio consiste nell’esigenza di assicurare la piena accessibilità agli asset funzionali allo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali da parte di soggetti gestori eventualmente scelti con procedure ad evidenza pubblica.

  • Recentemente emergono le importanti modifiche apportate dall’art.14 della Legge 326/2003, ove si ha:
    una più precisa definizione dei “servizi di rilevanza economica” in luogo della precedente qualificazione dei servizi di rilevanza industriale (art. 113 TUEL, chiarendo ovviamente anche i servizi privi di rilevanza industriale, ora economica, facenti capo all’art. 113 Bis TUEL);
  • la previsione che la società a cui venga conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni sia a totale capitale interamente pubblico incedibile (in precedenza si stabiliva la maggioranza del capitale).

 

Tali considerazioni di carattere normativo determinano un processo di allargamento delle competenze e delle responsabilità facenti capo agli Enti Locali, tali per cui affinché si possa parlare di autonomia effettiva, è indispensabile predisporre una gamma di strumenti di politica locale effettivamente ampia ed efficace.
Si necessita pertanto la ristrutturazione della finanza pubblica al fine di tener conto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Europeo, nonché di liberare risorse necessarie per rilanciare l’azione dei governi locali sul territorio di pertinenza in direzione del soddisfacimento di bisogni sempre più articolati.
Tali due esigenze fanno emergere l’opportunità strategica di costituire una Società Patrimoniale, di cui l’Ente Locale sia unico socio, che si configuri con il ruolo di ” Cassaforte Pubblica “, consentendo efficienze finanziarie, contabili, fiscali e organizzativo-gestionali.

Mission

La società Eraclea Patrimonio e Servizi Srl (EPS S.r.l) è interamente partecipata dal Comune di Eraclea e, da maggio 2007, ha in gestione i servizi di sosta on street e off street e la mobilità sul territorio Comunale. Obiettivo primario della società è rendere compatibili le esigenze della clientela turistica e residente con quelle degli operatori turistici, all’interno di un contesto territoriale dove il contatto con la natura gode di una posizione privilegiata in quanto immersi in una pineta a due passi dal mare, a pochi minuti da Venezia.

Gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali.

Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Eraclea.

Erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica quanto di rilevanza non economica.

Statuto
TITOLO I: Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale Sociale

È costituita una società a responsabilità limitata denominata “ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.” (in seguito denominata “Società”), disciplinata dalle disposizioni del codice civile e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016). Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse generale, anche economico:

a) la società è a capitale interamente pubblico, fatta eccezione per i casi in cui la partecipazione di capitali privati sia prevista dalla legge ed avvenga in forme che non comportino in ogni caso controllo o potere di veto, nè l’esercizio di una influenza determinate sulla società;

b) l’ente pubblico o gli enti pubblici titolari, anche in forma associata ed anche in via indiretta, del capitale sociale esercitano sulla società stessa, anche in forma congiunta, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali;

c) la società realizza oltre l’ottanta per cento (80%) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza/efficacia sul complesso dell’attività principale della società.

1. La società ha per oggetto esclusivo:

  • la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Eraclea, tanto destinato a servizi di interesse generale, quanto destinato a servizi di interesse economico generale, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;
  • la gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali suddette dell’ente locale socio o degli enti locali soci;
  • l’erogazione di servizi di interesse generale, anche economico, di competenza dell’ente locale socio o degli enti locali soci.

 

2. In particolare, in attuazione degli scopi statutari di cui al precedente comma 1, la Società potrà svolgere le attività di:

a) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l’espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

b) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse e verifica degli impianti interni (impianti igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento, ecc.) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;

c) realizzazione e gestione, nonché alienazione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti Superiori Autorità, ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico, con esclusione dell’attività di intermediazione mobiliare ex D. Lgs. n. 58/1998;

d) costruzione e gestione di strade, parcheggi, autosilos, autostazioni e di ogni altra struttura di supporto alla viabilità comunale;

e) acquisto, ristrutturazione e riqualificazione, costruzione e gestione di immobili, attrezzature ed impianti da destinarsi ad attività di rilevanza pubblica turistiche, sportive, ricreative, di benessere per la località e la cittadinanza, culturali, di spettacolo, nonché a servizi di interesse generale, anche economico;

f) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in generale.

 

3. La Società può procedere all’affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

 

4. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

 

5. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché, nei limiti richiamati dal presente statuto, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

 

6. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società:

  • in quanto società a capitale interamente pubblico costituita o partecipata da enti locali anche per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti (oltre che di servizi di interesse generale, anche economico), deve operare con gli enti costituenti o partecipanti secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del presente statuto, 4, comma 4 e 16, comma 3, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e non può partecipare, in quanto affidataria delle suddette attività strumentali, ad altre società, come previsto dall’art. 4, commi 2, lettera d), 4 e 5, del suddetto Testo Unico. La società, a tali condizioni, potrà quindi ricevere in affidamento diretto “appalti in house” strumentali, oltre che servizi di interesse generale, anche economico (quali il servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.). Per “appalti in house” strumentali si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l’ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell’ente locale e non dell’utenza ed il cui beneficiario è direttamente l’ente locale (quali la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale). Pertanto, a favore dell’ente locale unico socio esercente il controllo analogo o degli enti locali soci esercenti il controllo analogo congiunto potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti “in house” strumentali. Per la parte di attività societaria non prevalente come definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, del presente statuto, potranno essere svolti dalla società sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti anche a favore di enti locali affidanti non soci e rapporti di fornitura/servizio con soggetti terzi;
  • potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, alle condizioni e nei limiti di quanto precisato al punto precedente;
  • potrà in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con l’esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 583 e successive modificazioni ed integrazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, compreso l’acquisto, la rivendita e l’assunzione in affitto di aziende di terzi purché dei settori rientranti nell’oggetto sociale; – partecipare a gare e concorsi di qualunque genere; – potrà concedere fideiussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, ove ammissibile, e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie.

1. La società ha sede nel Comune di Eraclea.

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

3. Qualora la società risulti conferitaria di beni patrimoniali anche inalienabili dell’ente locale socio fondatore, lo stesso è tenuto a mantenere la proprietà dell’intero capitale sociale. Qualora ciò non ricorra, sempre nel rispetto della legislazione vigente, l’ente locale o gli enti locali partecipanti o affidanti possono partecipare alla società anche in via indiretta, ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per il tramite di società “in house”, di società a partecipazione pubblica che rispettino la condizione di cui all’art. 16, comma 1, del suddetto Testo Unico e di società che hanno come oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali di cui al comma 5 dell’art. 4 del Testo Unico richiamato.

4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall’Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.

5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

1. Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, esclusivamente tra enti pubblici locali salvo il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’avviso con il quale il cedente dovrà comunicare agli altri soci le condizioni e le modalità del trasferimento, compreso il prezzo ed i termini di pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni ha valore di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione.

1. Fino a quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

2. L’unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro delle assemblee dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

1. La società deve indicare la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Eraclea negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

2. Il Comune unico socio che, esercitando l’attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l’eventuale lesione provocata all’integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di “vantaggi compensativi” in base ai quali la società può compiere anche, nell’interesse del Comune socio unico e nell’attuazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da quest’ultimo, operazioni “svantaggiose” per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l’attribuzione alla società di “vantaggi compensativi”, diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell’ultimo bilancio approvato dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l’ente e l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento dell’ente ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L’organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

TITOLO II: Organi della Società e Organizzazione

1. Sono organi della Società:

  • Assemblea dei soci;
  • L’Organo di amministrazione;
  • Il Sindaco Unico e/o il Revisore unico

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

1. L’assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

2. Sono competenze esclusive dell’Assemblea:

a) l’approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;

b) la nomina dell’organo di amministrazione;

c) la nomina del Sindaco Unico o del Revisore unico;

d) le modifiche dell’atto costitutivo e allo statuto

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

 

Inoltre, l’assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

a) approvazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell’esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali, nonchè degli atti di indirizzo con i quali l’ente locale o gli enti locali soci fissano, previa adozione di propri provvedimenti amministrativi, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sugli investimenti e sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

b) aumento o riduzione del capitale sociale;

c) emissione di titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 del Codice Civile;

d) determinazione dell’eventuale compenso spettante all’organo amministrativo e al Sindaco Unico (o Revisore unico);

e) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

f) acquisizione/dismissione, nei casi consentiti dal presente statuto, di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all’indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

h) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, del codice civile;

i) argomenti che l’organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all’assemblea. 3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell’organo amministrativo o di sua inattività, l’assemblea può essere convocata dal sindaco unico o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L’assemblea è convocata entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente per l’approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11, comma 2, secondo periodo, lettera a), del presente statuto.

4. L’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall’art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L’assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento; in questo caso, se gli amministratori o il sindaco unico, se nominato, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

1. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L’assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente dell’assemblea ed il segretario.

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al sindaco unico o al revisore, se nominati.

1. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l‘identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

5. Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

1. L’assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l’intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare. In caso di pluralità di enti locali soci, l’assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L’assemblea delibera invece, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale sulle materie di cui ai nn. 4) e 5) dell’art. 2479, comma 2, del codice civile, nonché sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla revoca dello stato di liquidazione, sull’emissione di titoli di debito ed in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in volta dal presidente.

1. La Società è amministrata su decisione dell’Assemblea dei soci in sede di nomina da un amministratore unico.

2. Per organo amministrativo si intende, ai fini del presente statuto, l’amministratore unico.

1. Gli amministratori possono essere non soci, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti fissati dall’art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Ai dipendenti di società controllanti si applica l’art. 11, comma 8, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall’art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dall’art. 54, comma 2, del vigente Statuto Comunale del Comune di Eraclea o per i quali operino le cause ostative di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/12 o le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 11, commi 1, 8, 11, 12 e 14 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l’equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. Ciascun socio indicherà un numero di propri candidati alla carica di amministratore unico proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio del terzo esercizio consecutivo, e sono rieleggibili.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell’esercizio sociale viene a mancare, per qualsiasi causa, l’amministratore unico, i soci provvedono alla sostituzione dello stesso ai sensi del presente statuto. Il Comune di Eraclea, qualora sia socio unico, provvede alla diretta sostituzione dell’amministratore unico. Fino al momento dell’accettazione della carica da parte del nuovo amministratore unico, resta in carica l’amministratore unico precedente. Si applica quanto previsto dall’art. 11, comma 15, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica relativamente alla “prorogatio” degli organi sociali.

1. L’organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

2. L’organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

1. L’organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione del socio.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

  • all’amministratore unico;
  • a tutte le persone estranee all’organo amministrativo da questo designate nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti.

3. L’organo amministrativo approva entro il 31 ottobre il Piano Programma in base agli indirizzi determinati con decisione del socio.

4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatorio generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal socio, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 11, comma 2, secondo periodo, lettera a). 5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell’andamento dell’attività.

1. L’organizzazione dell’attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Eraclea regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti. All’amministratore unico spettano i poteri, le funzioni e le responsabilità connesse all’attuazione degli strumenti di governo societario previsti dall’art. 6, commi 3, 4 e 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

 1. Qualora la Commissione per l’esercizio del controllo analogo venga nominata dalla Giunta del Comune di Eraclea, l’organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall’art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, dall’art. 2497 e seguenti del codice civile, dall’art. 1, comma 2, e 8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione medesima composta da tre membri, la quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l’attività svolta dall’organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Eraclea in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatorio e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare al Consiglio Comunale.
Possono far parte della Commissione dipendenti del Comune di Eraclea, il Sindaco del Comune di Eraclea o un suo delegato, componenti del Consiglio Comunale del Comune di Eraclea.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione per l’esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall’Organo Amministrativo una relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull’attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Eraclea.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell’azienda di cui al precedente art. 11, comma 2, secondo periodo, lettera a), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell’eventuale scadenza per l’approvazione da parte degli organi societari competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di Eraclea ai fini dell’efficace esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. 4. La Commissione per l’esercizio del controllo analogo sarà autonoma ed esterna alla società.

1. All’organo amministrativo spetta:

  • il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’Ufficio;
  • un compenso determinato dall’assemblea. Il compenso dell’organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato da riconoscere dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

La Società è soggetta al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) e/o alla revisione legale dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 codice civile come “organo di controllo”, ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione legale dei conti al “revisore legale” previsto dal D. Lgs. n. 39/2010. All’”organo di controllo”, che sarà monocratico (Sindaco Unico), si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione legale dei conti. Al “revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l’equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

TITOLO III: Bilancio e Utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l’1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV: Norme Transitorie e Finali

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter c.c.;
b) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Eraclea;
c) per deliberazione dell’assemblea dei soci;
d) per le altre cause previste dalla legge.

 

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l’organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

  • il numero dei liquidatori;
  • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
  • a chi spetta la rappresentanza della società;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  • gli eventuali limiti ai poteri dell’organo di liquidazione.

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Venezia.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e dalle altre leggi speciali in materia.

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